Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 ((modificata dal DL 34/19, art. 35) Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
L’articolo 35 del cosiddetto “Decreto Crescita” (convertito in Legge n. 58 del 2019) ha apportato alcune modifiche agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotti dalla legge n. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), art. 1 commi da 125 a 129.
Nel dettaglio:
I soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione sono:
- Associazionidi protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
- Imprese (tra le quali si ritengono incluse altresì le imprese sociali, le società sportive dilettantistichenonché le cooperative sportive dilettantistiche).
Tali soggetti, a partire dall’esercizio finanziario 2018 sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 GIUGNO di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Oggetto dell’obbligo
L’obbligo di pubblicazione riguarda i vantaggi economici che derivano da rapporti con le pubbliche amministrazioni (quindi sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria), effettivamente incassate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
L’obbligo non investe però solamente le somme in danaro ricevute, ma si estende anche alle risorse strumentali (quali ad esempio un bene mobile immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si indicherà il valore del bene dichiarato dall’ente pubblico che lo ha attribuito).
Per quanto attiene al limite di valore – 10.000,00 euro – esso va inteso in senso cumulativo, cioè va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
L’obbligo di pubblicazione assolve ad una finalità di tipo informativo, che va tenuta distinta dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto.
Siti in cui pubblicare
La pubblicazione delle informazioni di cui sopra deve essere fatta utilizzato i “propri siti internet o portali digitali”. La Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha chiarito che per le associazioni che non avessero il sito internet, l’obbligo può essere adempiuto anche tramite la pubblicazione sulla pagina Facebook dell’ente; qualora l’associazione non avesse la pagina Facebook, l’obbligo può essere adempiuto tramite pubblicazione sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.
Inosservanza degli obblighi
Il mancato adempimento all’obbligo di legge determina una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 Euro, nonchè la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio.
In allegato fac-simile del modello da utilizzare per pubblicazione dei dati.
Per le Associazioni non in possesso di proprio sito internet, sarà possibile pubblicare i dati sul sito istituzionale del CSV Irpinia Sannio previo invio del file, in formato pdf, redatto su carta intestata dell’associazione , sottoscritto dal Legale Rappresentante , all’indirizzo mail info@cesvolab.it entro il 26 giugno 2020.