AGENDA FISCALE E SCADENZE
Adempimenti per ETS

Il Codice Fiscale dell’Associazione

L’apertura del Codice Fiscale è il primo adempimento richiesto ad un’associazione appena costituita. Per aprire il Codice Fiscale dell’Associazione è necessario recarsi presso l’Agenzia delle Entrate, presentando:

  • Modello AA5/6, debitamente compilato,
  • Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione,
  • Copia del documento di identità del legale rappresentante.

Variazioni

Ogni qualvolta si verifichi un qualsiasi cambiamento dei dati comunicati all’apertura del Codice Fiscale, queste variazioni vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate. In particolar modo è necessario ricordarsi di richiedere l’aggiornamento del Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale quando viene eletto un nuovo presidente o quando si sposta la sede legale dell’Associazione.

Modello EAS

La presentazione del modello Eas è un adempimento da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione di un ente di tipo associativo. E’ condizione necessaria per dei godere dei benefici fiscali di cui all’articolo 4, D.P.R. 633/1972 e all’articolo 148, Tuir (de-commercializzazione delle entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati). La trasmissione va fatta in via telematica, direttamente dal contribuente tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel.

Variazione dei dati

Il modello Eas deve essere nuovamente presentato nel caso in cui siano cambiati i dati precedentemente comunicati. La nuova presentazione è da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Contributo del 5 per mille

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190 – pdf. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono  indicate nel Dpcm del 23/4/2010 – pdf. Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto entro i termini previsti ( 1 luglio per il 2019), a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata.

Rendicontazione 5 per mille

I soggetti beneficiari del 5 per mille sono tenuti a dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, l’impiego delle somme percepite redigendo un apposito documento, di seguito chiamato “rendiconto” entro 1 anno dalla loro percezione. Il modello di rendiconto è scaricabile sia dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it (area sociale) > 5 per mille > la rendicontazione), sia dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it>no profit>5 per mille) e dal Forum del Terzo Settore (www.forumterzosettore.it).

Agevolazioni in materia di imposte dirette e tributi locali

L’art 82 del D Lgs 117/2017  prevede disposizioni di favore per gli ETS. In particolare agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Inoltre  gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli Ets sono esenti dall’imposta di bollo.