Un decreto attuativo della Riforma del Terzo Settore disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari definendo le modalità di tenuta dei registri.
Come ricordato in un dettagliato articolo di Cantiere Terzo Settore, il nuovo Codice ha previsto l’obbligo per gli ETS di assicurazione dei volontari:
- contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
- per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.
L’obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato dalla legge 266/1991 alle sole organizzazioni di volontariato (Odv), è oggi esteso a tutti gli Ets che si avvalgano dell’azione di volontari.
Le organizzazioni devono quindi predisporre un registro dei volontari, nel quale inserire anzitutto i volontari “non occasionali” e che deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:
- il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
- la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.
Gli uffici del CSV Irpinia Sannio sono a disposizione degli ETS per una consulenza sui nuovi obblighi assicurativi. E’ possibile contattare il CSV chiamando lo 0825786108 o scrivendo a info@cesvolab.it.