Le organizzazioni di volontariato (odv) e le associazioni di promozione sociale (aps) sono tipologie di Enti del Terzo Settore (Ets) previste e disciplinate dal Codice del Terzo settore.
Le odv e le aps sono costituite esclusivamente in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta come persona giuridica) da almeno 7 persone fisiche o da altre 3 organizzazioni di volontariato che si mettono insieme per svolgere una o più attività di interesse generale (vedi art. 5 Codice del Terzo settore).
Per creare un’organizzazione di volontariato è necessario seguire i seguenti passaggi:
- Creare una base associativa e di volontariato adeguata per svolgere le attività di interesse generale.
- Convocare l’Assemblea degli associati promotori per stipulare l’atto costitutivo (alla presenza o meno del notaio, necessario solo per l’acquisizione della personalità giuridica) e per approvare lo statuto che deve essere conforme alle norme del Codice Civile e a quelle del Codice del Terzo Settore.
- Richiedere all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente il codice fiscale (ed eventualmente la partita Iva, se l’associazione intende svolgere un’attività commerciale abituale) e registrare l’atto costitutivo e lo statuto, se l’associazione attribuisce a questi atti la forma di scrittura privata registrata.
- Iscrivere, dopo un anno di attività, l’associazione al Registro regionale del volontariato (Rrv), fino a quando non sarà operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) previsto dalla Riforma del Terzo settore.