Per costituire un‘Associazione di volontariato è possibile semplicemente mettere d’accordo un gruppo di persone che perseguano uno scopo ideale comune. Occorre che almeno 3 persone si accordino su scopi e attività dell’Associazione,sulla tipologia di beneficiari sui quali andranno ad intervenire e sulle reali possibilità di intervento attuali e future. E’possibile anche soltanto la costituzione orale dell’Associazione; essa non impedisce l’attività di volontariato, ma se questa attività è organizzata con soggetti terzi, è necessaria la forma scritta.
Per la forma scritta è importante la redazione di un Atto costitutivo e di uno Statuto in forma di atto pubblico redatto da un notaio che provvederà a tutti gli adempimenti compresa la registrazione oppure in forma di scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate competente .Scopo della registrazione è quello di dare certezza della data di costituzione dell’Associazione. Nell’Atto costitutivo devono essere indicati i soci fondatori ( nome ,cognome,indirizzo ,codice fiscale ),enunciati gli scopi dell’Associazione ,indicata la quota sociale e individuato il primo Direttivo che si insedia .Nello Statuto vanno indicate tutte le norme dell’Associazione ,le regole di funzionamento di tutti gli organi (Assemblea,Consiglio Direttivo, Presidente… )Dopo la redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto bisogna procedere alla richiesta di attribuzione del Codice Fiscale all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Da questo momento l’Associazione esiste ed è libera di muoversi sul territorio .Si procederà ,dunque , alla registrazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
Ai sensi dell’art.8 della Legge 266 /’91 (Legge Quadro sul Volontariato ),la registrazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto di un’Associazione di volontariato è esente da bollo e imposta di registro. A supporto è intervenuta l’emanazione ,da parte dell’Agenzia delle Entrate,della Circolare n.38 del 1 agosto 2011 che ribadisce l’esonero.
Le Associazioni di volontariato si caratterizzano perché il loro oggetto sociale e le attività sono rivolte a terzi cioè i soggetti destinatari non fanno parte dell’Associazione e vivono situazione di difficoltà ,di emarginazione ,di bisogno e di tutela dei diritti primari ( scopo solidaristico ).Le prestazioni degli associati sono gratuite e spontanee .La figura delle Associazioni di volontariato è regolata dal Legislatore con la Legge 266 /’91. Le Associazioni di Promozione Sociale ,invece ,svolgono attività di utilità sociale,in primis a favore dei propri associati e ,in seconda istanza ,a terzi in modo volontario e gratuito o anche retribuito. Il Legislatore ha disciplinato le norme delle APS con la Legge 328 /’00.
Un ‘Associazione di volontariato deve adottare uno Statuto che preveda :
- finalità di solidarietà sociale;
- assenza fine di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni;
- criteri di ammissione e esclusione dei soci;
- obblighi e diritti dei soci;
- obbligo di formazione del bilancio e modalità di approvazione da parte dell’Assemblea;
- modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’Associazione.
L’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato istituito dall’art.6 Legge 266 /’91,permette ad un’Associazione di volontariato di accedere ai contributi pubblici , beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 266 /’91 e 460/’97 (imposte sulle successioni e donazioni, imposta sull’incremento di valore degli immobili e relativa imposte sostitutiva), essere ammessi al beneficio del 5 per mille dell’Irpef.
Un’Associazione di volontariato regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato è considerata di diritto ONLUS ai sensi dell’art.10 comma 8 D.lgs 460 del 4 /12/’97.
Le Associazioni di volontariato ,di regola ,sono associazioni non riconosciute cioè prive di personalità giuridica,ma possono avviare la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica secondo le modalità previste dal DPR 361 /’00 purchè siano costituite con Atto pubblico (redatto da un notaio). L’effetto principale del riconoscimento della personalità giuridica è l’autonomia patrimoniale dell’Associazione,vale a dire che l’Associazione risponde delle proprie obbligazioni solo con il suo patrimonio e non con quello dei singoli soci che hanno agito in nome e per conto di essa.
Lo scioglimento di un’ Associazione deve essere deliberato dai 3 quarti degli associati in Assemblea straordinaria. L’Assemblea delibera,inoltre ,a chi destinare il residuo patrimonio sociale che ,in ogni caso , deve essere devoluto ad un ‘altra Associazione operante in settore analogo. Il verbale di scioglimento serve per procedere alla cancellazione del codice fiscale e per comunicare tale scioglimento ai registri (regionali,provinciali,comunali) ai quali l’Associazione risultava iscritta.
Tra le attività di raccolta fondi che le associazioni possono svolgere,le vendite hanno un posto notevole; la Legge 266/’91 prevede e legittima le attività commerciali e produttive marginali di un’Associazione. Per attività di vendita si intende: attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito o di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono reddito imponibile qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’Associazione. Pertanto,devono essere documentati da apposito rendiconto relativo alle attività di raccolta fondi, adempimento ulteriore rispetto al rendiconto annuale dell’associazione approvato dall’Assemblea.
Le donazioni ad Associazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale del Volontariato e quindi ONLUS di diritto,sono deducibili ai fini fiscali. L’erogazione liberale da parte di persona fisica è detraibile al 26% fino a erogazione massima di euro 2.065,83 (app.15 c.3 L.96/’12). Per avere diritto alla detrazione è necessario utilizzare Istituti di Credito, Uffici Postale o altre forme di pagamento tra cui carte di credito, assegni circolari o bancari direttamente intestati alle Associazioni di volontariato (principio della tracciabilità ) le quote dei soci non sono soggette a questa agevolazione. Per le imprese è prevista una serie di deduzioni che riguardano :
- l’ erogazioni liberali in denaro è deducibile fino al valore maggiore tra il 2% del reddito complessivo e euro 2.065,83;
- le cessioni gratuite alle associazioni di volontariato,in alternativa all’usuale eliminazione dal circuito commerciale,di derrate alimentari,di prodotti farmaceutici e di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
La dicitura “senza scopo di lucro “ non significa che un’Associazione debba concludere le attività di ogni anno senza avere riserve ma, per il raggiungimento di un beneficio collettivo, l’avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività dell’Associazione.