Modifiche statutarie. Chiarimenti su obblighi per associazioni riconosciute e non

In merito alle modalità con cui effettuare le modifiche statutarie richieste dalla Riforma del Terzo Settore, una circolare della Direzione Generale del terzo Settore – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce in modo inconfutabile quali siano queste modalità sia che si tratti di associazioni riconosciute (che abbiano personalità giuridica), sia che si tratti...

In merito alle modalità con cui effettuare le modifiche statutarie richieste dalla Riforma del Terzo Settore, una circolare della Direzione Generale del terzo Settore – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce in modo inconfutabile quali siano queste modalità sia che si tratti di associazioni riconosciute (che abbiano personalità giuridica), sia che si tratti di associazioni non riconosciute (senza personalità giuridica) costituite con atto pubblico (atto notarile).

Nello specifico, le associazioni riconosciute devono fare le modifiche con atto pubblico, atto notarile.

Le associazioni non riconosciute, anche se costituite con atto notarile in origine, possono apportare le modifiche allo statuto con scrittura privata registrata, quindi senza atto notarile.

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