Obblighi di trasparenza e di pubblicità.
I dati delle Associazioni.

Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Con il parere n. 1449/2018 il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito che gli obblighi di cui sopra sono da assolversi entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’erogazione del contributo.

Con la Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuto per chiarire come adempiere correttamente agli obblighi di trasparenza e pubblicità, posti a carico di associazioni, fondazioni, Onlus e imprese dall’art. 1, c. 125-129 della L. 124/2017, in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la pubblica amministrazione e con altri soggetti pubblici.


CHI – DUE TIPOLOGIE DI SOGGETTI:

  1. Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.
  2. Imprese (tra le quali si ritengono incluse altresì le imprese sociali, le società sportive dilettantistichenonché le cooperative sportive dilettantistiche).

COSA – OGGETTO DELL’OBBLIGO:

Costituisce oggetto di pubblicazione ogni vantaggio economico di qualunque genere ricevuto dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti pubblici nel corso dell’anno solare superiori a 10.000 euro (da intendersi in senso cumulativo, e cioè non alla singola erogazione).

Quindi sono oggetto di pubblicazione “contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati (compreso il 5 per mille)“,  nonché”  le somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo, cioè di una controprestazione“.

l’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione“.

COME – PUBBLICAZIONE:

Nei propri siti o portali digitali (o sulla pagina facebook dell’Ente), dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti pubblici nel corso dell’anno solare superiori a 10.000 euro (da intendersi in senso cumulativo, e cioè non alla singola erogazione). Per le imprese l’adempimento si ritiene soddisfatto con la pubblicazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Le informazioni da pubblicare devono contenere i seguenti elementi:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogatore;
  • somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
  • data dell’incasso;
  • causale.

Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Associazione denominata _______________ con codice fiscale ____________________ ha ricevuto nell’esercizio 2018 le seguenti erogazioni pubbliche:

Denominazione Ente erogante_______________ somma incassata ______________ data di incasso _______________ causale _____________

Denominazione Ente erogante_______________ somma incassata ______________ data di incasso _______________ causale _____________

Denominazione Ente erogante_______________ somma incassata ______________ data di incasso _______________ causale _____________

QUANDO:

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il mancato adempimento è sanzionato con la restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, tale sanzione è prevista però solo per le imprese. Il controllo del rispetto dell’adempimento è in capo alle single amministrazioni.