Contributi pubblici al non profit, scatta l’obbligo di pubblicità

La legge n.124 del 4 agosto 2017 (art. 1, cc. 125-129) configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici.

I destinatari dell’obbligo sono: le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus; e le imprese.

La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti o portali digitali (fatta eccezione per le imprese che devono pubblicare gli importi dei vantaggi economici pubblici ricevuti nei propri bilanci e, segnatamente, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato) le informazioni relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, superiori a 10.000 euro”.

La norma comprende qualsiasi forma di rapporto economico, quale che ne sia il fondamento, la finalità o la causa posto in essere con: pubbliche amministrazioni; società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni (ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate); società in partecipazione pubblica; soggetti di cui all’art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): enti pubblici economici e agli ordini professionali; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Qualora i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, devono essere altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

Il limite dei diecimila euro non è da commisurare a ciascun singolo importo, bensì al complesso degli importi corrisposti. Cosicché, l’obbligo di pubblicazione scatta qualora la somma degli importi corrisposti, in qualsivoglia forma, dai soggetti di cui sopra, superi i diecimila euro nell’anno di riferimento.

La pubblicità deve essere assicurata, con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro il 28 febbraio dell’anno successivo. La disposizione precisa che l’obbligo di pubblicità decorre dal 2018: pertanto, sono oggetto dell’obbligo gli importi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2018, la cui pubblicità dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019.  In caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme, entro tre mesi dalla data di scadenza dell’obbligo (28 febbraio di ciascun anno).

Il CESVOB garantisce consulenza in materia per tutte le associazioni che ne facciano richiesta, inviando l’apposito modulo a segreteria@cesvob.it.

Il servizio potrà essere erogato attraverso il contatto diretto, presso  tutti gli sportelli operativi CESVOB, previo appuntamento o via mail.