Il CSV Irpinia Sannio, in merito alle erogazioni liberali per l’emergenza Covid-19, ha elaborato attraverso i propri consulenti una serie di chiarimenti ed un fac simile di ricevuta.
Nell’ambito del DL n. 18/2020, il Decreto Cura Italia all’art. 66 prevede infatti:
- una detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di Stato / Regioni / Enti locali territoriali, enti / istituzioni pubbliche nonché fondazioni / associazioni. L’ammontare della detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000 ;
- la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura , effettuate nel 2020 da parte di imprese .
- con riferimento alle erogazioni liberali in natura sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si rammenta in particolare che l’ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base: del valore normale del bene (ex art. 9, TUIR); del residuo valore fiscale all’atto di trasferimento, in caso di bene strumentale; del minor valore tra valore normale di cui al citato art. 9 e valore utilizzato per le rimanenze finali di cui all’art. 92, TUIR, in presenza di “beni merce” di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
- l’erogazione liberale deve risultare da atto scritto contenente una dichiarazione: del donatore, relativamente al valore del bene donato; del destinatario, in merito all’utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale.
Con la recente Circolare 3.4.2020, n. 8/E l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti. In particolare:
- per le imprese, le erogazioni liberali in esame sono deducibili anche se dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2020 si realizza una perdita fiscale. La deducibilità, infatti, non è subordinata alla presenza di un reddito;
- rientrano nelle previsioni agevolative previste dall’art. 66 DL 18/2020, anche le donazioni aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare, fermo restando che i destinatari devono essere i soggetti individuati dalla normativa relativa all’emergenza COVID-19 (Stato, Regioni, Enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro nonché strutture di ricovero / cura / accoglienza / assistenza coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19 sulla base di specifici atti) ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27, Legge n. 133/99 (fondazioni, associazioni, comitati ed enti identificati ex DPCM 20.6.2000).