Obbligo comunicazione lavoro autonomo occasionale: invio entro il 18 gennaio

Il decreto fiscale (decreto legge 146 del 2021) ha introdotto a partire dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione in relazione alla prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Una nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro dello scorso 11 gennaio ha quindi provato a fare chiarezza indicando che l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione) o, anche se avviati prima, ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota).

La nota ha inoltre precisato che la scadenza per l’invio della comunicazione è quella del il 18 gennaio 2022 compreso per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale ancora in essere all’11 gennaio 2022 o iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati all’11 gennaio 2022.

Qualora non si proceda alla comunicazione entro il termine potrà scattare la sanzione prevista che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La nota dell’11 gennaio specifica inoltre che il nuovo obbligo di comunicazione interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori: sembrerebbe quindi che la disposizione interessi solamente gli enti non profit che svolgono attività commerciale e non quelli dotati di solo codice fiscale.

Il CSV Irpinia Sannio, vista l’incertezza ad oggi esistente sull’introduzione di questo nuovo obbligo, e in attesa di necessarie precisazioni sul tema, consiglia tutti gli enti non profit che abbiano concluso prestazioni di lavoro autonomo occasionale e rientrino nei casi sopra descritti di procedere comunque in via prudenziale all’invio della comunicazione. Per informazioni e consulenza è possibile contattare gli uffici del CSV chiamando lo +39 0825 786 108  o inviare una mail a info@cesvolab.it.